PFAS in Francia: le 10 cose da sapere
Il divieto francese dei PFAS in abbigliamento e calzature, in vigore da gennaio 2026: il decalogo dei punti essenziali e la sintesi operativa.

La Francia ha introdotto una normativa che vieta i PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) nei prodotti tessili per l’abbigliamento e nelle calzature.
Le regole sono fissate dalla Legge n. 2025-188 del 27 febbraio 2025 e dal Decreto n. 2025-1376 del 28 dicembre 2025, e i primi divieti sono già in vigore da gennaio 2026.
Poiché molte delle vostre forniture sono destinate o transitano sul mercato francese, vogliamo aiutarvi ad affrontare il cambiamento con chiarezza. Di seguito trovate un decalogo riassuntivo dei punti essenziali e il link a un documento di sintesi operativa più completo.
Decalogo — le 10 cose da sapere
- Dal 1° gennaio 2026 scatta il divieto di PFAS su tutti i prodotti tessili per l’abbigliamento e su tutte le calzature destinati ai consumatori.
- Dal 1° gennaio 2030 il divieto si estende a tutti i prodotti tessili, inclusi quelli destinati ai professionisti (con eccezioni per usi essenziali e tessili tecnici industriali). Le calzature professionali restano invece escluse.
- Cosa rientra: capi tessili, capi misti pelle/tessuto (si verifica la parte tessile), accessori d’abbigliamento (cravatte, papillon, cinture, sciarpe, foulard), tessili che imitano la pelle, tutte le calzature (anche in pelle).
- Cosa è escluso (fino al 2030): capi e accessori interamente in pelle, pelletteria (borse, pochette), cinturini di orologi in tessuto, e i prodotti destinati esclusivamente ai professionisti.
- Tre soglie cumulative sul prodotto finito, da rispettare tutte: fluoro totale ≤ 50 ppm, singolo PFAS ≤ 25 ppb, somma dei PFAS ≤ 250 ppb. Le soglie si misurano sul materiale omogeneo (es. fodera, strato esterno, guarnizione valutati singolarmente).
- Elenco “aperto”: la legge si applica a tutti i PFAS come definiti dal decreto. Non esiste e non è previsto un elenco chiuso di sostanze.
- Come dimostrare la conformità: non c’è ancora un metodo armonizzato. È ammesso qualsiasi metodo tecnicamente valido; per i tessili fa riferimento la norma EN 17681-1/-2:2025. Anche la documentazione del fornitore che attesta l’assenza di PFAS è prova valida.
- “Immissione sul mercato” = prima messa a disposizione. Prodotti già sugli scaffali o in magazzino prima del divieto possono continuare a essere venduti; resta sempre applicabile il limite europeo (REACH / POP, es. PFOA).
- Esaurimento scorte: un prodotto fabbricato prima di gennaio 2026 può essere immesso sul mercato nei 12 mesi successivi. Attenzione: il periodo vale per i prodotti finiti, non per materie prime o componenti (un rotolo di tessuto trattato PFAS non può essere usato per confezionare capi dopo il 2026).
- Esenzione riciclato: prevista per i prodotti con oltre il 20% di materiale riciclato post-consumo (sul peso totale delle fibre), a condizione di non aggiungere PFAS nel processo e di poter dimostrare tracciabilità e origine.
Documento di dettaglio
Per approfondire ambito, soglie, metodi analitici, esenzioni e gestione delle scorte, abbiamo preparato una sintesi operativa scaricabile: Sintesi operativa PFAS (PDF).
Il nostro impegno
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